Statuto di Segrate Nostra
Articolo 1 – Associazione
Segrate Nostra è un’Associazione costituita da uomini e donne che vogliono bene a Segrate e vogliono impegnarsi insieme per migliorare la vita della città e dei suoi abitanti.
Detta Associazione ha sede in Segrate (MI), in via Gran Sasso 80.
Gli organi di Segrate Nostra sono: l’Assemblea, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Collegio dei Probiviri.
Articolo 2 – Finalità
Segrate Nostra non ha scopi di lucro, non vuole costituirsi come un partito politico ma rivendica il proprio ruolo di proposizione politica attiva per la partecipazione alla vita e allo sviluppo del territorio di Segrate in tutti i modi possibili per sostenere la propria finalità associativa e i propri scopi previsti dal suo Statuto; è aconfessionale e si propone la cura, la tutela e, in una parola, il miglioramento civile e sociale di Segrate.
In particolare Segrate Nostra si pone come obiettivi principali della propria azione:
- conservare e migliorare la qualità ambientale di Segrate impegnandosi per un’urbanistica sostenibile;
- favorire uno sviluppo armonico della città di Segrate, in cui siano migliori la qualità delle relazioni sociali ed il dialogo interculturale e interetnico;
- promuovere la trasparenza amministrativa nella gestione comunale e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica segratese;
- sorvegliare sull’efficienza e promuovere il miglioramento dei servizi di interesse comune, quali – a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo – i trasporti pubblici, le scuole, gli impianti sportivi e ricreativi ed i parcheggi, puntando a una riduzione del traffico privato, i servizi culturali, i servizi alle famiglie, i servizi sociali in particolare per le persone in difficoltà;
- difendere l’ambiente di Segrate da ogni forma inquinamento (atmosferico, acustico e di qualsiasi altro genere);
- sensibilizzare la cittadinanza sui problemi di comune interesse indipendentemente da chi sia a evidenziarli, prospettando e proponendo in tutte le sedi adeguate, comprese quelle istituzionali, ipotesi di soluzione e di intervento;
- esercitare un’opera di corretto confronto, di stimolo e di proposta concreta nei riguardi dell’amministrazione comunale e dei suoi organi decentrati e di qualsiasi altro ente pubblico o privato per la soluzione dei problemi di rispettiva competenza nell’interesse della cittadinanza;
- creare e mantenere rapporti di collaborazione e scambio di esperienze con associazioni e liste che operino con i medesimi fini di Segrate Nostra nei territori circostanti (area della Città Metropolitana di Milano, Martesana, ecc).
Qualora le necessità lo richiedano, nella sua azione politica Segrate Nostra si configura come lista civica.
Articolo 3 – Soci
Requisiti per potersi iscrivere a Segrate Nostra con la qualifica di socio sono:
- il versamento della quota annuale entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda di iscrizione;
- il compimento del sedicesimo anno di età;
- essere presentati da due soci in regola con l’iscrizione all’Associazione.
L’iscrizione si completa con il versamento della quota annuale nonché l’impegno all’osservanza del presente Statuto; tale impegno si concretizza con la sottoscrizione da parte del socio di una copia dello Statuto che viene conservata negli archivi dell’Associazione.
L’iscrizione è valida e completa solo dopo l’accettazione e la ratifica della richiesta da parte del Comitato Esecutivo.
Articolo 4 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde con effetto immediato:
- per dimissioni, presentate per iscritto e inviate presso la sede;
- per decadenza, a seguito di mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti;
- per espulsione, in seguito a provvedimento motivato preso dal Comitato Esecutivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
Il provvedimento di espulsione deve essere notificato all’interessato a mano o con messaggio di posta elettronica o pubblicato sul sito di Segrate Nostra. L’interessato entro 30 giorni può far ricorso contro l’espulsione; sul ricorso si pronuncia l’Assemblea nella sua prima convocazione.
Articolo 5 – Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Comitato Esecutivo in seduta ordinaria almeno due volte all’anno con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Associazione e/o tramite invio di messaggio in posta elettronica; avviso e messaggio devono essere resi pubblici ed inviati almeno otto giorni solari prima della riunione.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Comitato o/e per iniziativa di almeno il 10% dei soci con richiesta diretta al Presidente.
Possono partecipare alla riunione dell’Assemblea tutti ed unicamente i soci in regola con il versamento della quota associativa e senza provvedimenti di espulsione in atto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità la deliberazione verrà immediatamente ridiscussa e rimessa al voto.
L’ordine del giorno è deciso dal Comitato Esecutivo e deve essere riportato nell’avviso di convocazione insieme alla data, all’ora ed al luogo della riunione.
La riunione deve prevedere una prima convocazione per la quale l’Assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno degli iscritti ed una seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima, per la cui validità è sufficiente la presenza del 10% dei soci.
Non è ammesso il voto per delega.
Articolo 6 – Compiti dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea deliberare sulle questioni sottoposte dal Comitato Esecutivo, approvare il bilancio, indicare le linee programmatiche dell’Associazione, deliberare le modifiche dello statuto associativo a maggioranza degli associati.
È compito dell’Assemblea eleggere i componenti del Comitato Esecutivo; fra questi dovranno essere scelti dall’Assemblea: il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Tale elezione avverrà per voto segreto e lo scrutinio avverrà pubblicamente da parte di un socio all’uopo designato dall’Assemblea.
Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità tra soci eletti, l’intera elezione risulta nulla e viene immediatamente rifatta.
Articolo 7 – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto esclusivamente da soci in regola con il versamento della quota associativa e senza provvedimenti di espulsione; è formato da un minimo di 8 ad un massimo di 14 persone elette dall’Assemblea nel rispetto della parità di genere.
Oltre ai membri eletti dall’Assemblea, fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo tutti i soci che ricoprono cariche pubbliche (ad. es: Sindaco, Consigliere comunale o regionale, Assessore, Presidente di Consiglio, ecc.)
È compito del Comitato Esecutivo gestire e coordinare le attività dell’Associazione, dare attuazione alle delibere dell’Assemblea e provvedere all’accettazione ed alla ratifica delle richieste di iscrizione di nuovi soci.
Il Comitato dura in carica due anni ed è libero di organizzarsi nella maniera che ritiene più opportuna.
I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili; le sue delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e le sue riunioni sono indette su iniziativa del Presidente o di uno dei membri senza necessità di forme particolari.
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono aperte alla partecipazione di tutti gli associati ma senza diritto di voto; per garantire la massima trasparenza i soci vengono informati delle date della sua riunione attraverso messaggi di posta elettronica con cinque giorni di anticipo, riducibili a due in casi di comprovata urgenza.
Il Comitato Esecutivo può deliberare solo in sedute in cui siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti (eletti dall’Assemblea più membri di diritto).
Articolo 8 – Presidente
Il Presidente presiede l’Associazione, l’Assemblea e coordina i lavori del Comitato; è inoltre il rappresentante legale dell’Associazione.
In sua assenza o in caso di suo impedimento viene sostituito del Vice Presidente.
Egli decade dalla carica insieme agli altri membri del Comitato.
Articolo 9 – Segretario
Il Segretario affianca il Presidente nella gestione della vita dell’Associazione, con particolare attenzione ai rapporti con l’esterno, le altre associazioni, le istituzioni locali e le altre forze politiche.
È delegato e responsabile della comunicazione sia verso l’interno (soci e organi sociali) sia verso l’esterno (forze politiche, stampa, ecc.).
Articolo 10 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della gestione economica dell’Associazione, gestisce l’eventuale conto corrente e redige il bilancio annuale.
Articolo 11 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea con le stesse modalità del Comitato Esecutivo.
È composto esclusivamente da tre soci in regola con il versamento della quota associativa e senza provvedimenti di espulsione; l’elezione all’interno del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
Compito del Collegio è risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e Associazione riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso).
Articolo 12 – Commissioni
Il Comitato Esecutivo o l’Assemblea potranno nominare commissioni per lo studio di problemi particolari o per la realizzazione di specifiche iniziative, avvalendosi se necessario anche di persone non iscritte all’Associazione.
Le commissioni nomineranno un relatore che riferirà dell’andamento dei risultati dei lavori ai Comitato Esecutivo e/o all’Assemblea.
Articolo 13 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche e revisioni del presente statuto sono proposte dal Comitato Esecutivo o da almeno cinque soci e deliberate dall’Assemblea secondo le modalità di cui all’Articolo 5.
Dette modifiche devono risultare per iscritto.
Approvato nell’Assemblea ordinaria dell’Associazione il 6 marzo 2016